Per anni, nella gestione della crisi d’impresa, il concetto di continuità aziendale è stato trattato come una sorta di “premio di consolazione”: qualcosa di possibile, ma solo a condizione che non intralciasse l’obiettivo prioritario, ovvero il soddisfacimento dei creditori.
Ricordo bene quanto fosse diffusa un’interpretazione funzionalista del concetto: la continuità non era un valore in sé, ma una variabile subordinata. L’impresa poteva sopravvivere, certo, ma solo se questa sopravvivenza contribuiva in modo concreto e diretto a massimizzare il recupero per i creditori. Una visione legittima, ma profondamente condizionata da una logica liquidatoria.
Le cose hanno cominciato a muoversi – timidamente – con l’introduzione del principio del no creditor worse off, che ha sostituito il più rigido best interest of creditors test. È stato un cambio di prospettiva non banale: da quel momento, per rendere ammissibile un piano non era più necessario dimostrare che fosse la soluzione migliore, ma bastava che non peggiorasse la posizione dei creditori rispetto a una liquidazione giudiziale. Un primo passo verso un riequilibrio tra tutela del credito e tutela dell’impresa.
Il vero scossone, però, è arrivato con le misure emergenziali post-pandemia. Il D.L. 118/2021 ha introdotto deroghe significative al diritto civile e societario, tutte orientate a un unico obiettivo: mantenere le imprese in attività. Quelle che all’inizio sembravano soluzioni straordinarie e temporanee, nel tempo sono confluite stabilmente nel Codice della crisi.
Nel frattempo, il legislatore ha ampliato strumenti e tutele: divieto di autotutela contrattuale da parte dei creditori, finanziamenti prededucibili, possibilità di trasferire l’azienda senza trasmettere i debiti civili. Segnali chiari di una volontà politica e giuridica di proteggere il valore della continuità.
Così, quando è arrivata la riforma del 2024, il terreno era già stato dissodato. La novità non è stata solo normativa, ma anche culturale: oggi la prosecuzione dell’attività d’impresa è finalmente considerata un bene giuridico in sé, e non più solo un mezzo per un altro fine.
Non è ancora una rivoluzione compiuta. Ma siamo su una traiettoria diversa. E per chi si occupa ogni giorno di crisi aziendali, non è solo un cambio di regole: è un cambio di sguardo.
